Art. 1.
(Ufficio per il processo).

      1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
      2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.